ex D.Lgs. n. 231/2001
approvato con determina dell’Amministratore Unico del 1 ottobre 2024
Parti Speciali
1. Attività sensibili
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto, la Società, a seguito dello svolgimento del processo di mappatura delle proprie attività e di valutazione dei rischi e dei controlli esistenti (risk self assessment), ha identificato le attività cosiddette “sensibili” (suddivise per tipologia di reato ed elencate nei paragrafi successivi), nell’ambito delle quali possano essere potenzialmente commessi reati tra quelli previsti dal Decreto.
Le Parti Speciali che seguono sono individuate per categoria di Reati, e precisamente:
⦁ Parte Speciale “A” – Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
⦁ Parte Speciale “B” – Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis);
⦁ Parte Speciale “C” – Reati Societari (art. 25-ter);
⦁ Parte Speciale “D” – Reati Ambientali (art. 25-undecies);
⦁ Parte Speciale “E” – Ricettazione, riciclaggio e impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché Autoriciclaggio (art. 25-octies);
⦁ Parte Speciale “F” – Reati Tributari (art. 25–quinquiesdecies);
⦁ Parte Speciale “G” – Reati di Sicurezza sul lavoro (art. 25 septies);
⦁ Parte Speciale “H” – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 25-decies);
⦁ Parte speciale “I” – Delitti di criminalità Organizzata e Reati Transnazionali (art. 24-ter e art. 10, Legge 16 marzo 2006, n.146);
⦁ Parte Speciale “L” – Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25 novies);
⦁ Parte Speciale “M” – Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies).
Ciascuna Parte Speciale:
⦁ descrive i Reati astrattamente applicabili e rilevanti per la Società con esemplificazione delle possibili modalità attuative;
⦁ specifica le sanzioni previste dal Decreto a carico della Società per lo specifico reato;
⦁ individua le Attività sensibili per ciascuna categoria di Reato e le funzioni aziendali coinvolte;
⦁ identifica i principi di comportamento e descrive i principali protocolli di prevenzione definiti e attuati dalla Società in relazione alle Attività Sensibili al fine di prevenire la commissione dei relativi Reati.
Tuttavia, come già specificato nel Risk self assessment e nella Parte Generale del Modello, per le seguenti Parti speciali viene effettuato un rimando integrale alla disciplina specifica prevista dalla Parte speciale del Modello della Ninetynine S.r.l., società controllante della 99 Tour Vespucci:
⦁ Parte Speciale “A”;
⦁ Parte Speciale “B”;
⦁ Parte Speciale “C” ad esclusione dei reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati;
⦁ Parte Speciale “D”;
⦁ Parte Speciale “G”;
⦁ Parte Speciale “H”;
⦁ Parte Speciale “L”;
⦁ Parte Speciale “M”.
2. Principi Generali di Comportamento e Protocolli di prevenzione
Le operazioni relative alle Attività sensibili individuate nelle Parti Speciali che seguono attuano i seguenti principi generali di comportamento e protocolli generali di prevenzione applicabili a tutte le Attività Sensibili identificate.
3. Principi generali di comportamento
Tutti i Destinatari del Modello, nell’espletamento delle rispettive attività e funzioni, devono agire nel rispetto, oltre che della legge, delle previsioni del Modello e del Codice Etico, delle procedure aziendali adottate dalla Società anche al fine di prevenire la commissione dei Reati. In particolare, i Destinatari devono conoscere e rispettare:
⦁ le disposizioni;
⦁ la documentazione inerente alla struttura gerarchico-funzionale ed organizzativa della Società;
⦁ le disposizioni organizzative emanate dalla Società al fine di stabilire una policy aziendale coerente ed uniforme;
⦁ le procedure interne della Società attinenti alle Attività sensibili.
Tutti i Destinatari del Modello devono tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, con particolare riferimento alle attività connesse alle Attività sensibili.
4. Protocolli Generali di Prevenzione
I protocolli generali di prevenzione, applicabili alle Attività sensibili identificate per ciascuna delle Parti Speciali sono di seguito illustrati:
⦁ la struttura gerarchico-funzionale ed organizzativa della Società è debitamente formalizzata;
⦁ è prevista una chiara definizione dei poteri e delle responsabilità conosciuta all’interno dell’organizzazione;
⦁ i poteri autorizzativi e di firma sono adeguatamente formalizzati, coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali, documentati e ricostruibili;
⦁ i livelli di autonomia e i limiti, anche di spesa, sono coerenti con il livello gerarchico, con il principio di segregazione, e con le altre disposizioni interne della Società;
⦁ nell’ambito di un processo decisionale i poteri sono assegnati ed esercitati in coerenza con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni;
⦁ le fasi di formazione e attuazione delle decisioni aziendali sono conformi alla legge, al Modello, al Codice Etico e agli altri documenti organizzativi della Società;
⦁ ogni attività deve essere tracciabile ed avere un adeguato supporto documentale che consenta di procedere in ogni momento a controlli sulle caratteristiche e sulle motivazioni dell’operazione sottostante e che individui chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l’operazione stessa;
⦁ salvo quanto diversamente stabilito nelle relative procedure di riferimento, la documentazione relativa alle attività svolte deve essere conservata a cura del/i Responsabile/i Interno/i e con modalità tali da impedirne la modifica successiva, al fine di permettere in ogni momento la completa tracciabilità del processo e agevolare gli eventuali controlli successivi;
⦁ l’accesso ai documenti archiviati è consentito solo alle persone autorizzate nonché agli organi di controllo e all’OdV;
⦁ sono previsti specifici limiti all’autonomo impiego delle risorse finanziarie, anche mediante la fissazione di soglie quantitative anche fissate dagli Istituti di credito coerenti con le rispettive competenze gestionali e responsabilità organizzative;
⦁ nessun pagamento deve essere effettuato in contanti, salvo che si tratti di operazioni di valore esiguo;
⦁ i pagamenti devono sempre essere effettuati in favore del soggetto che ha erogato il bene e/o il servizio;
⦁ le operazioni che comportano utilizzo o impiego di risorse finanziarie devono essere sempre motivate, documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile;
⦁ non vi deve essere identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono darne evidenza (anche contabile) e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure previste dal sistema di controllo interno, in particolare con riferimento all’impiego di risorse finanziarie. Ove ciò non sia praticabile, ne viene data informativa al superiore gerarchico;
⦁ devono essere sottoposte all’attenzione del superiore gerarchico e/o dell’OdV eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere, all’interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne;
⦁ i contratti con i fornitori di beni e servizi, i consulenti e i terzi in generale sono definiti per iscritto nei principali termini e condizioni e sono predisposte specifiche clausole relative (anche di rimando) al rispetto delle previsioni del Decreto, del Modello e del Codice Etico, nonché le conseguenze circa il mancato rispetto delle previsioni ivi contenute;
È fatto divieto di:
⦁ porre in essere qualsivoglia condotta che possa integrare i Reati;
⦁ attuare comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato, possano potenzialmente divenire tali o favorirne la commissione;
⦁ intrattenere rapporti commerciali con soggetti dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento ai Reati.
Per ciascuna delle operazioni relative alle Attività sensibili, come infra individuate, la Società individua e nomina uno o più responsabili interni (il “Responsabile Interno”).
In assenza di nomina del/i Responsabile/i Interno/i da parte della Società per una o più operazioni relative alle Attività sensibili, il Responsabile Interno della relativa operazione sarà il responsabile della funzione aziendale competente per la gestione di detta operazione.
Il Responsabile Interno (o responsabile della funzione aziendale competente):
⦁ vigila sul regolare svolgimento delle operazioni afferenti alle Attività sensibili;
⦁ informa sottoposti e collaboratori in merito ai rischi di commissione dei Reati potenzialmente connessi con le operazioni di cui è responsabile;
⦁ può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le funzioni aziendali e/o ai singoli soggetti coinvolti nelle operazioni connesse con le Attività sensibili, di cui è responsabile;
⦁ informa periodicamente l’OdV dei fatti rilevanti relativi alle operazioni connesse con le Attività sensibili;
⦁ informa tempestivamente l’OdV di qualunque criticità o conflitto di interessi sorto con riferimento alle Attività sensibili;
⦁ interpella l’OdV in tutti i casi di inefficacia, inadeguatezza, criticità o difficoltà di attuazione dei protocolli di prevenzione o delle procedure operative al fine di ottenere chiarimenti in merito agli obiettivi e alle modalità di prevenzione previste dal Modello e dalla relativa Parte Speciale;
⦁ contribuisce all’aggiornamento del sistema di controllo relativo alle Attività sensibili e informa l’OdV delle modifiche e degli interventi ritenuti opportuni.
5. Evoluzione delle Parti Speciali
Le Attività sensibili potranno essere modificate e/o integrate a seguito degli aggiornamenti dell’attività di risk self assessment effettuata di volta in volta dalla Società – anche su richiesta dell’OdV – al verificarsi di situazioni, quali, a titolo esemplificativo, cambiamenti organizzativi, aggiornamenti legislativi ecc. Tali modifiche e/o integrazioni, costituendo modifiche del Modello, saranno oggetto di approvazione da parte dell’Organo Amministrativo.
L’OdV verifica che le procedure operative aziendali diano piena attuazione ai protocolli, ai principi e alle prescrizioni contenute nelle Parti Speciali.
L’OdV effettua periodicamente controlli sulle operazioni connesse alle Attività sensibili, diretti a verificare la corretta esecuzione delle stesse in relazione a quanto previsto dal Modello.
L’OdV può curare l’emanazione e l’aggiornamento di istruzioni scritte relative a:
⦁ la compilazione omogenea e coerente dei reports da inviare all’OdV;
⦁ gli strumenti di controllo e monitoraggio sulle Attività sensibili;
⦁ gli eventuali atteggiamenti da assumere nell’ambito delle Attività sensibili.
L’OdV comunica i risultati della propria attività di controllo sulle operazioni connesse alle Attività sensibili all’ Amministratore, ad eventuali organi di controllo, ai Soci, secondo le modalità previste nel Modello, e segnala ai suddetti organi le eventuali integrazioni ai sistemi di controllo adottati dalla Società.
A. Reati commessi nei Rapporti con la Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25 del Decreto)
A.1 Premessa
Per i Reati contro la Pubblica Amministrazione, si rimanda, integralmente, a quanto previsto dalla “Parte Speciale A” del Modello della Ninetynine S.r.l., Società Controllante, in quanto, come già evidenziato, la Controllante svolge tutte le attività operative della Controllata, in virtù di appositi accordi di service, ed ha definito e implementato misure di controllo, atte a garantire un presidio uniforme e strutturato rispetto sia alle attività a rischio svolte direttamente sia a quelle svolte per conto della 99 Tour Vespucci S.r.l.
B. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto)
B.1 Premessa
Per i Delitti informatici e trattamento illecito di dati, si rimanda, integralmente, a quanto previsto dalla “Parte Speciale B” del Modello della Ninetynine S.r.l., Società Controllante, in quanto, come già evidenziato, la Controllante svolge tutte le attività operative della Controllata, in virtù di appositi accordi di service, ed ha definito e implementato misure di controllo, atte a garantire un presidio uniforme e strutturato rispetto sia alle attività a rischio svolte direttamente sia a quelle svolte per conto della 99 Tour Vespucci S.r.l.
C. Reati societari (art. 25-ter del Decreto)
C.1 Premessa
Per i Reati Societari, si rimanda a quanto previsto dalla “Parte Speciale C” del Modello della Ninetynine S.r.l., Società Controllante, tranne per i reati di Corruzione tra privati (3° comma art. 2635 c.c.) (come riformulato dalla legge n. 190/2012) e Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.).
Come già evidenziato, la Controllante svolge tutte le attività operative della Controllata, in virtù di appositi accordi di service, ed ha definito e implementato misure di controllo, atte a garantire un presidio uniforme e strutturato rispetto sia alle attività a rischio svolte direttamente sia a quelle svolte per conto della 99 Tour Vespucci S.r.l.
C.1.2 Corruzione tra privati (art. 2635, terzo comma, cod. civ.)
Il reato punisce la condotta di colui che dà o promette denaro o altre utilità agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, nonché a coloro che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di detti soggetti, affinché, per sé o per altri, compiano o omettano atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società.
Il Decreto richiama il solo comma terzo dell’art. 2635 c.c. e il reato di corruzione tra privati si può configurare quindi nella sola ipotesi di Soggetti Apicali o Soggetti Sottoposto che, quali soggetti attivi, diano o promettano denaro o altre utilità nell’interesse o a vantaggio del proprio ente di appartenenza:
⦁ ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, appartenenti ad un’altra società; ovvero
⦁ a coloro che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto (i) che precede.
Pertanto, l’ente risponderà del reato quando i predetti soggetti agiscano come corruttori, non anche quando siano stati corrotti.
Quanto al profilo psicologico è richiesto il dolo generico.
C.1.3 Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis, cod. civ.)
Il reato punisce chiunque offre o promette denaro o altre utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché’ a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinché’ compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 2635, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché’ a chi svolge in essi attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se’ o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altre utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.
C.2 Le sanzioni previste dal Decreto per i Reati Societari